Art. 1.

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Ferrovie dello Stato Spa provvede all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria, assicurando la presenza di un medico o di un infermiere sui treni adibiti al trasporto viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri e, comunque, sui treni che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 30 minuti senza fermate intermedie.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i requisiti del personale medico e infermieristico nonché la dotazione delle apparecchiature di pronto soccorso e dei medicinali necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di coordinamento tra il servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza e il servizio di emergenza sanitaria, codice «118», del Ministero della salute.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.